Fondo vittime della strada: cos’è, come funziona e quando interviene

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è uno strumento di tutela volto a risarcire coloro i quali risultassero vittime di un sinistro cagionato da veicoli non identificati, non assicurati o rubati.

In questo articolo andremo a vedere come funziona, come e quanto copre i danni a persone e cose e quando interviene.

Come Funziona e quando interviene

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito con la legge n.990 del 1969 ed è attualmente amministrato dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo Economico. Essa agisce nella pratica come “assicuratore pubblico”, intervenendo dove il privato non è sufficiente.

Questo fondo viene finanziato mediante un prelievo effettuato su tutti i contratti di assicurazione auto, nella misura del 2,5%. Le imprese assicurative versano quindi tali prelievi al fondo, che li utilizza per effettuare i risarcimenti.

Le tipologie di sinistro per il quale il Fondo interviene sono i seguenti:

  1. Danni causati da veicolo o natante non identificato (Il caso nel quale il colpevole fugga dal luogo dell’incidente senza lasciare le generalità del veicolo), risarcendo danni alla persona e alle cose, con franchigia di 500 in caso di danni gravi alla persona;
  2. Danni causati da veicolo o natante identificato ma non assicurato, risarcendo integralmente danni a cose e persone;
  3. Danni causati da veicolo o natante assicurato da una compagnia che al momento del sinistro si trovi in uno stato di liquidazione coatta, risarcendo integralmente danni a cose e persone;
  4. Danni causati da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (in caso di furto).

Inoltre, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, interviene anche nei seguenti casi:

  1. Danni causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, risarcendo integralmente danni a cose e persone;
  2. Danni causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, risarcendo integralmente danni a cose e persone.

Secondo un recente report dell’ANIA, i veicoli non assicurati, benchè in calo, rappresentano una percentuale importante dei veicoli in circolazione: nel 2018 erano 2,7 milioni, pari al 6% del totale circolante. È dunque un’eventualità relativamente probabile, specialmente nelle regioni del meridione dove l’incidenza è del 9,6%, contro il 6,1% del centro ed il 3,9% del nord.

Dal punto di vista operativo, per richiedere un risarcimento, occorre rivolgersi a ad una delle imprese assicuratrici designate dall’IVASS, l’istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici.

L’IVASS ogni 3 anni provvede alla designazione di tali imprese, ed attualmente sono: Reale Mutua, Allianz, Unipol Sai, Sara, Generali Italia e Cattolica.

I massimali previsti dal fondo sono di 6.070.000,00 euro nel caso di danni alle persone e di 1.220.000,00 euro nel caso di danni alle cose.

Dal momento della ricezione della pratica, la compagnia assicuratrice valuta ed eventualmente risarcisce il danno entro 60 giorni, mentre per quanto riguarda il caso di veicolo assicurato presso una compagnia in stato di liquidazione coatta i tempi si allungano fino a 6 mesi.

Cosa succede invece se il fondo non riesce a coprire tutte le richieste o non paga?

Come illustrato in questo articolo, il fondo è attualmente in perdita, poiché l’elevato numero di richieste, intorno ai 300-400 milioni di euro annui, non è compensato dal contributo obbligatorio del 2,5% sulle polizze auto. Potrebbe dunque manifestarsi a breve una situazione di insolvenza del fondo, che vedrebbe gli automobilisti vittime di tali sinistri negati del loro giusto risarcimento.

Inoltre, soprattutto per quanto riguarda risarcimenti nel caso il veicolo non sia identificato, viene imposto al richiedente un doppio onere, ovvero dimostrare che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente, ma anche per una causa a lui non imputabile. Viene dunque richiesta una condotta diligente, improntata alla “normale diligenza del buon padre di famiglia”, da dimostrare anche al fine di evitare frodi assicurative.

Come fare dunque a tutelarsi al fine di evitare spiacevoli inconvenienti? Innanzitutto, è consigliabile stipulare polizze per la tutela dell’integrità fisica della persona, che intervenga in caso di infortuni, ma anche di aggiungere alla polizza RC auto la copertura per la tutela legale, in modo da poter sostenere anche eventuali contenziosi senza dover imbattersi in spese legali che ne compromettano la convenienza.