Tutela aziendale: polizze D&O
Tra gli strumenti a tutela del patrimonio aziendale a disposizione dell’imprenditore troviamo anche le polizze D&O – Directors & Officers.
Quest’articolo nasce, a seguito della sentenza del Tribunale di Milano che ha dato attuazione al “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” voglio fornire alcuni importanti indicazioni e soluzioni su come l’utilizzo alcuni strumenti possono tutelare l’imprenditore e l’Azienda
La riforma della Legge Fallimentare – La Responsabilità Civile degli Amministratori
L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs.14/2019, in attuazione alla L 19 ottobre 2017) rappresenta un’importante revisione della legge fallimentare che potrebbe riguardare quasi 300 mila imprese (dati forniti dal Ministero della Giustizia). Risulta pertanto fondamentale comprendere gli effetti di tale legge e quali siano gli accorgimenti necessari per non farsi trovare impreparati.
Il termine originario dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa ricadeva in data 15 agosto 2020, fatta eccezione per alcune disposizioni normative in vigore già dal 16 marzo 2019, Il Decreto Liquidità, nella sostanza, rinvia di più di un anno l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa, posticipandola al 1° settembre 2021.
In particolare il codice della crisi di, ha apportato modifiche all’art. 2086 cc “riguardante l’adeguato assetto organizzativo, contabile, amministrativo e gestionale” e all’art 2476 “responsabilità degli amministratori”.
Obiettivo della nuova legge
L’obiettivo primario della riforma alla legge fallimentare è la prevenzione dell’insolvenza. Le aziende sono chiamate a dotarsi di modelli organizzativi finalizzati a fermare o almeno limitare gli effetti negativi di una possibile crisi, evitando quindi l’insolvenza ed eventuali danni all’economia in generale. L’obiettivo finale, pertanto, non è più soltanto quello di tutelare i creditori nella fase di liquidazione, bensì mantenere la continuità aziendale.
Il nuovo Codice si applica a tutte quelle imprese che rispettino uno dei seguenti parametri:
- attivo superiore a 2 milioni di euro;
- fatturato superiore a 2 milioni di euro;
- almeno 10 dipendenti
È sufficiente possedere uno solo dei tre criteri per tre anni consecutivi per essere automaticamente ricompresi nel novero di società soggette al Codice.
Polizza D&O
La polizza D&O “Directors & Officers” copre la Responsabilità Civile del management di un’azienda nell’ambito delle sue funzioni. Questa copertura non è solo appannaggio di grandi aziende o multinazionali ma anche per piccole società o imprese famigliari, si pensi ad esempio alla vertenza di un dipendente o ad un’ispezione dell’agenzia delle entrate: sono eventi che possono colpire qualsiasi azienda a prescindere dalla dimensione o dal fatturato.
Questa polizza mette quindi al riparo da richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi oppure dalla società per perdite patrimoniali/pecuniarie derivanti dalla commissione di un atto illecito, reale o presunto, anche nell’ipotesi di colpa grave, da parte dell’assicurato nell’esercizio delle sue mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della società.
In conformità alla legge (art. 2392 e ss.) gli amministratori sono personalmente e solidamente responsabili con il proprio patrimonio dei danni causati a terzi o alla società riguardo all’attività decisionale esercitata per conto della stessa
Principali caratteristiche della copertura
La polizza D&O copre:
- richieste di risarcimento da parte di terzi dovute ad errori commessi in relazione al ruolo ricoperto nella società;
- spese sostenute in relazione ad indagini ufficiali e/o controlli fiscali da parte delle Autorità competenti;
- spese sostenute dal management per rilanciare l’immagine della società in seguito ad un sinistro;
- spese legali e spese logistiche sostenute per poter presenziare ad un giudizio;
- azioni di responsabilità avviate a seguito di violazioni della normativa vigente in materia di dati personali (GDPR);
- azioni di responsabilità avviate a seguito di fallimento della società e/o ammissione della società a procedure concorsuali;
- richieste di risarcimento dovute ad errori che abbiano determinato una responsabilità pre-contrattuale;
- richieste di risarcimento dovute ad errori commessi in materia di diritto del lavoro;
- perdite finanziarie dovute ad azioni dolose dei dipendenti
Alcuni esempi di sinistri
- Negligenza degli Amministratori;
- Difetto di vigilanza degli Amministratori;
- Colpevole omissione di informazioni da parte degli Amministratori;
- Violazione dell’obbligo di diligenza nell’amministrazione;
- Mala gestione degli Amministratori
Trattamento fiscale delle polizze D&O
La polizza di responsabilità civile degli amministratori non rappresenta un “benefit” ma un costo aziendale, totalmente a carico della società contraente.
L’Ufficio delle Entrate, nella risoluzione del 9 settembre 2003 n. 178/E, ha completato il quadro interpretativo sulla tassazione delle polizze a favore dei dipendenti e degli amministratori, mettendo fine a diversi dubbi sulla formazione o meno di reddito imponibile delle polizze D&O .
I premi assicurativi D&O non rappresentano un compenso in natura e, conseguentemente, non concorrono a formare il reddito dei beneficiari e ciò per due motivi:
- gli eventuali rimborsi corrisposti dalla compagnia non costituiscono per l’amministratore un arricchimento, bensì una semplice reintegrazione del danno patrimoniale subito dal terzo danneggiato;
- tali somme rispondono anche ad un interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno arrecato dall’amministratore a terzi.
Conclusioni
La figura del consulente patrimoniale assume enorme importanza.
In questo momento le Aziende ed in particolare i piccoli imprenditori devono evitare di commettere errori irreparabili. La sentenza mette in evidenza che occorre attraverso l’adozione dei modelli di cui il nuovo art. 2086 fare una panoramica sull’assetto per garantire la continuità dell’impresa. In merito alla modifica dell’art 2476, in caso di default i creditori potranno richiedere il sequestro del patrimonio degli amministratore.
Il consulente patrimoniale ha il compito di valutare, insieme all’imprenditore, i rischi ed intervenire tempestivamente con adeguate coperture, al fine di limitare i danni derivanti da eventuali richieste di risarcimento.
Sono una consulente finanziaria dal 2007 con passato professionale trascorso prima in ambito aziendale (amministrazione e finanza) e poi in Banca Mediolanum. Oggi svolgo il ruolo di consulente patrimoniale