Polizze dormienti: cosa sono e come comportarsi
Sono migliaia i risparmiatori che non hanno potuto riscuotere le polizze (stipulate magari anche dai loro genitori) perché trascorsi più di due anni dalla morte dell’assicurato.
Perché così ha decretato una legge del 2008 poi modificata con i termini di prescrizione allungati a 10 anni. Dopo aver avviato un’indagine che ha fatto emergere ben 4 milioni di polizze per le quali le compagnie non sanno se l’assicurato è vivo o deceduto, Ivass suggerisce agli eredi due possibilità per verificare se un familiare deceduto aveva stipulato una polizza vita.
In quest’articolo parleremo di:
Cosa sono le polizze dormienti
Da qualche anno nel mondo assicurativo si parla spesso di polizze dormienti, ma cosa sono? Con questa espressione si fa riferimento alle polizze vita che potrebbero essere riscosse, ma rimangono in pancia alle compagnie perché i beneficiari non ne sanno nulla (o, più raramente, le hanno dimenticate).
Sembra difficile trovarsi in questa situazione, ma non è così: nel 2019 in Italia le polizze dormienti erano 21.370 (circa 335 milioni di euro). Le polizze possono essere di due tipi:
- contratti a copertura del decesso dell’assicurato;
- strumenti di risparmio, cioè prodotti d’investimento assicurativi.
Si trasformano in polizze dormienti quando l’assicurato muore (nel primo caso) o l’investimento giunge a scadenza (nel secondo) e il beneficiario non si presenta a riscuotere le somme cui ha diritto.
Il rischio della prescrizione
Non tutti sanno che il “sonno” delle polizze genera prescrizioni. Per legge, il beneficiario di un contratto assicurativo ha 10 anni di tempo per intascare i soldi che gli spettano. Il termine decorre da quando si è verificato l’evento coperto dalla polizza, cioè la morte dell’assicurato o la scadenza del prodotto d’investimento.
Se dopo 10 anni nessuno si è presentato a riscuotere, le compagnie assicurative devono versare i soldi al Fondo rapporti dormienti della Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, società controllata al 100% dal ministero dell’Economia.
Come scoprire se esiste una polizza dormiente a proprio nome
Dato che il fenomeno delle polizze dormienti è molto diffuso, l’IVASS suggerisce alle compagnie di mettere in pratica semplici azioni di controllo. Le compagnie dovrebbero incrociare i dati di diverse polizze sottoscritte dalla stessa persona per verificare se corrispondono. In seguito, consegnare ai loro intermediari elenchi con le assicurazioni in scadenza, affinché verifichino la situazione dei loro clienti.
O ancora, consultare l’anagrafe dei comuni. L’istituto consiglia anche di raccogliere dagli assicurati i nomi e i recapiti dei beneficiari, in modo da poterli raggiungere in caso di decesso.
IVASS ritiene strategico “Assicurare che le somme frutto del risparmio e delle scelte previdenziali dei cittadini finiscano nelle mani dei beneficiari”.
Oggi per accertare se un familiare ha siglato una polizza ci sono due strade:
- bussare alle porte di assicurazioni, banche o intermediari finanziari di cui la persona deceduta era cliente, per verificare se ci siano polizze ancora attive usando questo modulo;
- rivolgersi all’Associazione nazionale delle imprese assicurative (Ania). Quest’ultima ha approntato un servizio di ricerca delle coperture assicurative sulla vita, che permette ai familiari di risalire a eventuali polizze sottoscritte a loro insaputa.
Risveglio delle polizze dormienti: arriva la nuova tranche di rimborsi
Grazie ad un ulteriore stanziamento di risorse a valere sul fondo “iniziative a vantaggio dei consumatori” è aperta una nuova finestra per la presentazione di richieste di rimborso delle c.d. polizze dormienti prescritte.
Fino al 15 settembre 2020, infatti, è possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP), incaricata della gestione da parte del Ministero, la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti prescritte per le quali siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
- prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2012;
- rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
- non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.
Secondo quanto riportato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la domanda per il rimborso può essere presentata esclusivamente on-line, attraverso il Portale Unico CONSAP, previa registrazione.
Infine, per sapere se la richiesta è andata a buon fine bisognerà aspettare almeno fino al 31 dicembre 2020 quando si concluderanno le istruttorie delle richieste di rimborso da parte di Consap (il pagamento avverrà entro fine maggio 2021). Se la domanda sarà accolta, tuttavia, verrà pagato solo il 50% dell’importo della polizza. In più, se le richieste saranno superiori alle risorse disponibili si procederà a un rimborso parziale anche della quota del 50%.
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